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Disposizioni per l'esercizio dell'attivitā di compro oro

Pubblicazione in G.U. del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 14 maggio 2018, relativo alle modalitā di invio dei dati e di alimentazione del Registro degli operatori compro

Comunicazione n. 22, prot. 10655, del 23 novembre 2017, relativa al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attivitā di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, secondo comma, lett. l), della legge 12 agosto 2016, n. 170".

Al riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma del citato d.lg. 92/2017, sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 151, del 2 luglio 2018, č stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 14 maggio 2018, recante le modalitā tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro degli operatori compro oro, istituito presso l'OAM (Organismo degli agenti in attivitā finanziaria e dei mediatori creditizi).

Il Registro consentirā di rendere tempestivamente disponibili alle autoritā competenti (MEF, Unitā di informazione finanziaria, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza), all'autoritā giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compro oro. Ai fini del decreto, per amministrazioni interessate si intendono le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro.
Il Registro degli operatori compro oro comprenderā una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato.

Si segnala che l'OAM, con comunicato stampa dello scorso 4 luglio, ha precisato che il Registro degli operatori compro oro sarā operativo dopo la pausa estiva e che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'oggetto, verrā avviata la gestione del Registro.
L'OAM sottolinea, inoltre, che prima dell'avvio del Registro stabilirā, sentito il Garante per la Privacy, le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione da parte degli operatori e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata da parte delle Autoritā competenti. L'Organismo, inoltre, determinerā il contributo, previsto dalla normativa a carico degli operatori, a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del Registro.

L'OAM precisa, infine, che informerā tempestivamente gli operatori del settore, attraverso il proprio sito istituzionale, dei provvedimenti adottati, per consentire un avvio ordinato dell'operativitā del Registro.

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