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Nota Agenzia delle Entrate relativa apparecchi da gioco

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei percettori di compensi per la raccolta effettuata tramite gli apparecchi da gioco

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 maggio 2016, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 636, della legge di stabilità 2015,, sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la non corretta dichiarazione delle remunerazioni percepite dai soggetti coinvolti nella gestione degli apparecchi da gioco.

In particolare, con il Provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate rileva che, a seguito del confronto dei dati dichiarativi con quelli comunicati dalle società concessionarie della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco, sono emerse delle possibili anomalie nella dichiarazione dei compensi percepiti dai soggetti coinvolti nella filiera, per avere concorso alla raccolta effettuata per il tramite dei predetti apparecchi.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti interessati le informazioni in suo possesso e ad essi riferibili, per consentire una valutazione in ordine alla loro correttezza, nonché fornire eventuali elementi, fatti e circostanze, non conosciuti dall'Amministrazione finanziaria, in grado di giustificare le presunte anomalie.

Tali informazioni sono rese disponibili mediante una comunicazione, trasmessa per Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero per posta ordinaria, contenente nel dettaglio i seguenti dati:

-codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;
-numero identificativo della comunicazione;
-codice atto;
-ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione – nell'anno 2011 – di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro.

Nel Provvedimento in esame si precisa che le informazioni di dettaglio relative alla comunicazione sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno del "Cassetto fiscale" presente sul portale informatico dell'Agenzia delle entrate.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Amministrazione finanziaria eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

E' prevista la possibilità per i contribuenti di regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si precisa che tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

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