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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE. Importanti precisazioni interpretative

Dal 13 dicembre scorso è entrata in vigore la nuova normativa sull’etichettatura nutrizionale prevista dal Regolamento UE n. 1169/2011.
Una norma che riguarda esclusivamente i prodotti preimballati (quindi i prodotti sfusi o preincartati erano già esclusi) e che, grazie alla circolare congiunta che i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salutehanno emanato il 15 novembre scorso, ha esteso la deroga agli “ alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.

Si rende noto che i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute hanno emanato una circolare congiunta sul tema, per chiarire la portata la norma ed in particolare per specificare a quali alimenti non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale, in vigore dal 13 dicembre p.v. per gli alimenti confezionati.
L’esclusione da tale obbligo si applica per “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.
I Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, chiariscono inoltre che l’obbligo della dichiarazione nutrizionale non debba essere applicato a:

- Alimenti artigianali
- Fornitura diretta: alimenti ceduti senza l'intervento di intermediari, da parte del fabbricante di piccole quantità di prodotti, direttamente al consumatore o alle strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale, che ricomprendono tutte le forme di somministrazione di alimenti
- Fabbricanti di piccole quantità di prodotti: i produttori e fornitori che rispettino i requisiti i requisiti delle microimprese così come definiti a livello europeo (meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro)
- Alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” (vedi più oltre la definizione).

Nella Circolare in oggetto, i Ministeri riprendono anche i chiarimenti forniti dalle Linee Guida citate per definire il “livello locale” previsto dalla deroga di cui al punto 19 dell’allegato V al Reg. n. 1169/2011, che può essere identificato “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”, nonché la “vendita al dettaglio” che viene identificata in “qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale”.

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