E’ in vigore dal 1° aprile il provvedimento sull’obbligo di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza anche per le carni (fresche, refrigerate o congelate) SUINE, OVINE, CAPRINE e di VOLATILI
(vedi art. 26, comma 2, lett. b e allegato XI)
Lo stabilisce il Regolamento UE n.1169/201, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
I cartellini con l’indicazione di origine delle carni citate vanno posti in prossimità del prodotto o nello scomparto del banco di vendita, in posizione ben visibile al cliente : le informazioni al pubblico vanno espresse in forma chiara e ben leggibile.
Scarica l'allegato:
Regolamento UE 1169 2011.pdf
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