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Primo gennaio meno Iva sui tartufi

Dal 1 gennaio hanno ridotto l'aliquota ed eliminato l'anomala tassazione senza detrazione degli acquisti presso raccoglitori occasionali. Le stesse disposizioni hanno inoltre istituito una ritenuta Irpef a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, che gli acquirenti dovranno applicare, sempre da domani, 1° gennaio 2017, ai corrispettivi corrisposti ai venditori occasionali senza partita Iva; la ritenuta, nella misura della prima aliquota Irpef, dovrà essere calcolata sul 78% dei corrispettivi e dovrà essere versata con le modalità stabilite nella risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 123 del 28 dicembre.


Le speciali disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 109, della legge n. 311/2004, applicabili fino ad oggi, fanno obbligo agli imprenditori che acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali sprovvisti di partita Iva di emettere autofattura, allo scopo di assoggettare l'operazione all'imposta con l'aliquota ordinaria (i tartufi, finora, erano espressamente esclusi dagli elenchi dei prodotti soggetti alle aliquote ridotte del 4 e del 10%). L'imposta autoapplicata dall'acquirente, inoltre, non può essere detratta, ma deve essere integralmente versata all'erario. Nessun obbligo viene imposto al raccoglitore dilettante od occasionale, i cui dati, anzi, non devono neppure figurare nell'autofattura emessa dal cessionario.

Queste disposizioni avevano suscitavano forti perplessità, in quanto contrastavano apertamente con la disciplina dell'Iva, sia con riguardo al presupposto della soggettività passiva dell'imposta, imponendo la tassazione di operazioni occasionali, sia in relazione al principio di neutralità, negando il diritto alla detrazione del cessionario. Perplessità confermate dall'iniziativa della Commissione Ue, che ha avviato un procedimento d'infrazione, costringendo l'Italia, al fine di evitare una condanna della Corte di giustizia, a cancellare, con l'art. 29 della legge n. 122/2016, la normativa speciale sopra delineata. L'abrogazione della normativa speciale, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 29, ha effetto dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.
Rimangono in vita soltanto le disposizioni degli ultimi due periodi del citato comma 109, che impongono agli acquirenti di tartufi l'obbligo di comunicare alla regione di appartenenza, annualmente, la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza, nonché di certificare, al momento della vendita, la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Lo stesso art. 29, inoltre, riduce in modo consistente l'Iva sulle cessioni di tartufi, finora applicata nella misura ordinaria del 22%. Infatti scatta l'aliquota del 10%, prevista dalla nuova voce n. 20-bis inserita nella tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633/72, per le cessioni di «tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato».

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