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Il 730/2016 va presentato entro il 7 luglio

A partire dal 15 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate, in un area riservata del proprio sito internet, mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730/2016 precompilato. Per accedere all’area riservata sarà necessario richiedere, se non in possesso, il codice Pin e la Password, che saranno rilasciati entro 15 giorni (è possibile utilizzare, in alternativa, anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o la Carta Nazionale dei Servizi).

Quest’anno i contribuenti rispetto al 2015, anno di esordio del Modello 730 precompilato, troveranno nella dichiarazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oltre ai redditi certificati dalla Certificazione Unica (CU) e ai dati della dichiarazione presentata lo scorso anno, anche una parte degli oneri detraibili e deducibili che consentono di godere delle agevolazioni fiscali (spese sanitarie, interessi passivi su mutui, premi per assicurazioni, contributi previdenziali, contributi versati per la previdenza complementare, spese universitarie e spese funebri).
La grande novità di quest'anno è sicuramente la presenza nel 730 Precompilato delle spese sanitarie. E’ bene evidenziare, però, che i dati già caricati nella precompilata dovranno essere verificati ed eventualmente integrati o modificati dal contribuente prima della conferma e del successivo invio. Diverse spese mediche, infatti, non saranno presenti nella dichiarazione precompilata in quanto molti degli operatori di categoria sono esonerati dall’obbligo di comunicare tali dati (ad esempio le Parafarmacie, le aziende e società non accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, alcune categorie di medici quali psicologi, fisioterapisti ecc.). Inoltre, i dati in possesso dell’Agenzia potrebbero essere incompleti, soprattutto in riferimento alle spese sostenute dai contribuenti nei primi mesi del 2015, poiché il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha reso note le modalità di trasmissione dei dati, è stato emanato soltanto il 31 luglio 2015.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, invece, l’Agenzia delle Entrate non inserirà direttamente in dichiarazione i dati, ma essi saranno inseriti in un foglio illustrativo, in modo tale che il contribuente possa verificarli e, se in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni, possa riportarli nella dichiarazione.
Per beneficiare di tali detrazioni la norma prevede, infatti, il rispetto di determinati requisiti soggettivi, quali ad esempio il possesso effettivo o la detenzione dell'immobile, la eventuale presentazione al Comune della comunicazione di inizio lavori (CIL, CILA, SCILA), ed anche il rispetto di requisiti oggettivi, come ad esempio determinati limiti di spesa o determinate tipologie di intervento. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà indicare gli estremi catastali dell'immobile, oppure gli estremi di registrazione del contratto se i lavori sono eseguiti dall'inquilino.
Tutte queste informazioni non sono conoscibili dall'Agenzia delle Entrate e dovranno essere integrate in dichiarazione, prima dell’invio, dal contribuente che sceglie di avvalersi del Modello 730 precompilato.
Il contribuente, dunque, ha davanti a sé due strade: scaricare e spedire autonomamente il modello, facendo particolare attenzione ai dati già caricati e a quelli che deve integrare, assumendosi la piena responsabilità di quanto dichiarato, oppure rivolgersi a un CAF o a un intermediario abilitato per farsi assistere nella compilazione, delegando ogni responsabilità allo stesso CAF/intermediario.
Infatti, per effetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 21 novembre 2014 n. 175, che ha istituito la stessa dichiarazione precompilata, i contribuenti che si rivolgono ad un CAF per la presentazione del proprio modello 730, vengono tutelati, circa la “definitività” del loro rapporto con il Fisco, prevedendo che, in caso di errore sui dati certificati dal visto di conformità, il CAF è tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stato richiesto al contribuente in caso di controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il CAF, che presta l’assistenza fiscale, quindi verificherà che i dati indicati nel modello 730, in particolare quelli relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi, siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente, al fine di poter rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità, ossia una certificazione di correttezza dei dati controllati.
Se il CAF appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il Modello 730 va presentato entro il 7 luglio (salvo proroghe), sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al CAF o al professionista.

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