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Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro

Pubblicazione in G.U. del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 14 maggio 2018, relativo alle modalità di invio dei dati e di alimentazione del Registro degli operatori compro

Comunicazione n. 22, prot. 10655, del 23 novembre 2017, relativa al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, secondo comma, lett. l), della legge 12 agosto 2016, n. 170".

Al riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma del citato d.lg. 92/2017, sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 151, del 2 luglio 2018, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 14 maggio 2018, recante le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro degli operatori compro oro, istituito presso l'OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Il Registro consentirà di rendere tempestivamente disponibili alle autorità competenti (MEF, Unità di informazione finanziaria, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza), all'autorità giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compro oro. Ai fini del decreto, per amministrazioni interessate si intendono le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro.
Il Registro degli operatori compro oro comprenderà una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato.

Si segnala che l'OAM, con comunicato stampa dello scorso 4 luglio, ha precisato che il Registro degli operatori compro oro sarà operativo dopo la pausa estiva e che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'oggetto, verrà avviata la gestione del Registro.
L'OAM sottolinea, inoltre, che prima dell'avvio del Registro stabilirà, sentito il Garante per la Privacy, le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione da parte degli operatori e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata da parte delle Autorità competenti. L'Organismo, inoltre, determinerà il contributo, previsto dalla normativa a carico degli operatori, a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del Registro.

L'OAM precisa, infine, che informerà tempestivamente gli operatori del settore, attraverso il proprio sito istituzionale, dei provvedimenti adottati, per consentire un avvio ordinato dell'operatività del Registro.

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