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Caro-bollette, Confcommercio Marche Nord: “Misure urgenti per evitare lockdown economico”

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Covid, cartellonistica pubblici esercizi e luoghi di lavoro

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Rinnovo canone speciale RAI 2022, proroga al 31 marzo 2022 del termine per il pagamento

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Turismo, Confcommercio Marche Nord: «Al fianco di imprese e operatori con servizi e promozione»

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"Decreto Legge Competitività" – "Focus normativo" sulle misure fiscali.

Di seguito si fornisce un "Focus normativo" sugli interventi di natura fiscale contenuti nel cosiddetto "Decreto Legge Competitività" (D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116).

È introdotto un credito di imposta in favore dei titolari di reddito di impresa che, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché l'investimento sia di importo unitario uguale o superiore a 10.000 euro. L'agevolazione riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi, nonché dall'adozione di particolari regimi fiscali o contabili; l'agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. La misura del credito è del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Possono fruire del credito in esame anche i soggetti con attività di impresa inferiore ai cinque anni; in tal caso la media da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge (o a quello successivo), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. Regole particolari per l'applicabilità del credito sono previste per i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238. Il credito va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito non concorre alla formazione del reddito né alla formazione della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR; può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, fermo restando che non si applica il limite annuale all'utilizzo dei crediti di imposta di 250.000 euro stabilito all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Sono specificamente disciplinati i casi e le modalità di recupero del credito indebitamente fruito. In particolare, è previsto che il credito sia revocato nell'ipotesi in cui: a) l'imprenditore ceda a terzi ovvero destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero, b) i beni oggetto degli investimenti siano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il termine quadriennale di decadenza dell'attività di accertamento previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 18).

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