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ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Circolare di Confcommercio relativa all’emanazione di un prossimo Decreto che dovrebbe modificare il regolamento UE sull’etichettatura in vigore dal prossimo 13 dicembre.

Bozza di DPCM di adeguamento del D.Lgs. 109/1992 alla disciplina del Reg. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente trasmesso alle Associazioni la bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà aggiornare le disposizioni del D.lgs. 109/1992 in previsione dell'applicazione, a partire dal 13 dicembre p.v., della nuova disciplina dell'etichettatura degli alimenti contenuta nel Reg. 1169/2011.

Premesso che si tratta di un testo non ancora definitivo, e che il Ministero ha convocato, per i prossimi giorni, il tavolo tecnico con le Associazioni per definire nel dettaglio l'adeguamento della normativa nazionale, si segnala che la bozza di DPCM contiene alcune importanti disposizioni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, pur nell'ottica di mantenere, sostanzialmente, le disposizioni oggi vigenti, ha operato alcune modifiche di rilievo.

Le disposizioni principali contenute nella bozza riguardano i distributori automatici, i prodotti alimentari sfusi (non preconfezionati ) e i prodotti somministrati serviti dalla ristorazione.

Prodotti alimentari sfusi ovvero non preconfezionati

L'articolo 11 della bozza di DPCM modifica l'articolo 16 del D.lgs. 109/1992 sui prodotti sfusi, individuati come quelli:

1. non preconfezionati in quanto offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza confezione;

2. confezionati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati;

3. preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio, definiti "preincartati" ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d).

La bozza di decreto prevede che tutti questi prodotti siano muniti di un apposito cartello, o altro sistema equivalente, applicato ai recipienti che li contengono oppure nei comparti in cui sono esposti, da tenere bene in vista e a disposizione dell'acquirente, su cui riportare le informazioni obbligatorie (art. 16, comma 3).

Nell'elenco di tali indicazioni continuano a figurare le indicazioni già previste dal D.lgs. 109/1992, ma a queste vengono aggiunte:

1. l'indicazione relativa agli allergeni fornita secondo le modalità prescritte dall'articolo 21 del reg. 1169/2011, e quindi nel rispetto delle disposizioni generali in materia di elenco degli ingredienti e con un'evidenziazione della denominazione della sostanza o del prodotto ottenuta tramite l'impiego di un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo;

2. le prescrizioni di cui al regolamento 1379/2013 per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura cui esso si applica;

3. la designazione "decongelato" per gli alimenti, diversi da quelli indicati al punto precedente, nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, salvo nei casi di deroga previsti;

4. eventuali altre indicazioni obbligatorie prescritte, per singole categorie di prodotti, dal reg. 1308/2013 e da ulteriore specifica normativa dell'Unione europea e nazionale.

In deroga a questa disposizione, per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, comprese le preparazioni alimentari, la bozza continua a prevedere la possibilità di riportare l'elenco degli ingredienti su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista, in conformità con quanto stabilito dal DM 20 dicembre 1994. Nell'elenco sarà necessario riportare l'indicazione relativa agli allergeni fornita secondo le modalità prescritte dall'articolo 21 del reg. 1169/2011. In caso di ricorso a questa modalità di indicazione dell'elenco degli ingredienti, è previsto che il cartello recante le altre indicazioni obbligatorie riporti, se del caso, l'avviso che il prodotto contiene allergeni da consultare nell'apposito libro o registro (comma 5).

La bozza contiene poi una specifica disciplina relativa ai soli prodotti preincartati di cui al comma 1, lett. c), del nuovo art. 16. Per essi è previsto l'obbligo di riportare in etichetta o sul preincarto (comma 4):

1. la denominazione dell'alimento;

2. la quantità netta;

3. la data in cui il prodotto è stato preincartato nel punto vendita;

4. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza per i prodotti, realizzati nel punto vendita, che utilizzano tecnologie finalizzate a prolungarne la durata quali il sottovuoto o l'atmosfera protettiva;

5. l'indicazione degli allergeni con le modalità prescritte dall'articolo 21 del reg. 1169/2011.

Dalla lettera del DPCM le suddette indicazioni obbligatorie sembrano aggiuntive a quelle da riportare sul cartello di cui al comma 3 del nuovo art. 16.

La bozza prevede inoltre la possibilità che i prodotti preincartati siano posti in vendita nei medesimi banchi o spazi in cui sono esposti i prodotti preconfezionati, a condizione che siano distinti mediante l'impiego di appositi separatori o cartelli (comma 9).



Prodotti somministrati dai ristoranti

Per quanto concerne gli alimenti non preconfezionati serviti dalle collettività, la bozza di decreto prescrive l'obbligo di riportare l'indicazione degli allergeni su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere bene in vista, prima che l'alimento venga servito al consumatore.

Dal momento che la bozza non richiama l'art. 21 del reg. 1169/2011 in merito alle modalità di indicazione degli allergeni, sembra di poter ritenere che le modalità di indicazione di tali sostanze siano libere.

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività e in altri esercizi pubblici, dovranno riportare, ove trattate, la denominazione di vendita "acqua potabile trattata" o "acqua potabile trattata e gassata" quando siano state addizionate di anidride carbonica.

Entrata in vigore

La bozza di DPCM prevede che le nuove disposizioni si applichino a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni relative all'obbligo di indicazione degli allergeni nei preincartati, invece, avranno effetto a decorrere da un anno dalla pubblicazione del decreto.

Applicazione dell'articolo 18 del D.lgs. 109/1992 alle violazioni delle disposizioni del reg. 1169/2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in forza della delega contenuta all'art. 2 della legge di delegazione europea 2013 (l. 96/2013), sta predisponendo un decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento 1169/2011.

In attesa che tale decreto legislativo sia definito, ha previsto l'emanazione di una circolare per chiarire l'applicabilità delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 del D.lgs. 109/1992 alle corrispondenti disposizioni del regolamento.

Anche il contenuto del nuovo decreto legislativo sarà oggetto di un apposito incontro con le Associazioni.

Si sottolinea ancora una volta che le disposizioni illustrate, così come i contenuti della circolare sull'applicabilità delle sanzioni del D.lgs. 109/1992 alle violazioni del reg. 1169/2011, si riferiscono a bozze di documenti e che, pertanto, non possono ancora essere considerate definitive.


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